Nella sentenza 2808/2025 i giudici del Consiglio di Stato hanno ribadito che la presenza di pannelli fotovoltaici sul tetto di edifici, anche ubicati nel centro storico, non può essere percepita a priori e in assoluto come fattore di disturbo visivo, dovendosi contemperare, nell’ambito della valutazione paesaggistica, l’interesse pubblico alla tutela del paesaggio con quello volto all’incremento della produzione di energia da fonti alternative, esaminando le concrete modalità con cui i pannelli fotovoltaici sono inseriti negli edifici e nel paesaggio circostante. (1).
Il giudizio in esame ha riguardato il diniego di autorizzazione paesaggistica per l’esecuzione di lavori di installazione di pannelli fotovoltaici nel centro storico di Firenze, motivato con il parere negativo della Soprintendenza che richiamava l’estrema vicinanza a ville medicee. In motivazione la sezione ha dato atto che la legislazione regionale toscana (leggi regionali 21 marzo 2011, n. 11; 3 dicembre 2012, n. 69; 23 febbraio 2016, n. 13) considera aree idonee al fotovoltaico gli impianti su edifici o su strutture e manufatti fuori terra, indipendentemente dalla potenza.
Sempre nella stessa sentenza i giudici di Palazzo Spada aggiungono che in materia di installazione di pannelli fotovoltaici, l’eventuale diniego dell’autorizzazione paesaggistica deve essere adeguatamente giustificato e, trattandosi di opere di pubblica utilità, le motivazioni ostative devono essere particolarmente stringenti. (2).
In motivazione la sezione ha evidenziato, in base all’art. 11, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata), in caso di esito negativo della valutazione paesaggistica, l’amministrazione procedente ne dà comunicazione all’interessato, comunicando contestualmente i motivi che ostano all’accoglimento dell’istanza e le modifiche indispensabili affinché sia formulata la proposta di accoglimento (c.d. “dissenso costruttivo”).
(1) Conformi: Cons. Stato, sez. III, 3 aprile 2025, n. 2846 (secondo cui occorre una motivazione particolarmente stringente per il diniego di autorizzazioni paesaggistiche inerenti ad impianti di energia rinnovabile, anche se ubicati nel centro storico); sez. IV, 25 settembre 2024, n. 7780 (secondo cui l’atto che deneghi la possibilità di realizzare un impianto di generazione di energia da fonte rinnovabile deve illustrare le ragioni poste a suo fondamento dovendo considerare, tra l’altro, le concrete caratteristiche del progetto, visto l’indubbio favore che emerge dalla legislazione per questo tipo di impianti, giustificato da note esigenze ambientali); T.a.r. Campania, Salerno, sez. II, 3 gennaio 2024, n. 73 (secondo cui la presenza di impianti fotovoltaici sulla sommità degli edifici non è più percepita come fattore di disturbo visivo, bensì come un’evoluzione dello stile costruttivo accettata dall’ordinamento e dalla sensibilità collettiva, purché non sia modificato l’assetto esteriore complessivo dell’area circostante, paesisticamente vincolata) e 28 febbraio 2022, n. 564 (secondo cui il favor legislativo per le fonti energetiche rinnovabili richiede di concentrare l’impedimento assoluto all’installazione di impianti fotovoltaici in zone sottoposte a vincolo paesaggistico unicamente nelle aree non idonee espressamente individuate dalla regione, mentre, negli altri casi, la compatibilità dell’impianto fotovoltaico con il suddetto vincolo deve essere esaminata tenendo conto della circostanza che queste tecnologie sono ormai considerate elementi normali del paesaggio).
(2) Conformi: in parte: Cons. Stato, sez. IV, 30 agosto 2023, n. 8038 (secondo cui il contraddittorio tra le parti pubbliche e private nel procedimento finalizzato al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica si distingue per una peculiare declinazione dei principi della collaborazione e della buona fede cui è improntato il rapporto amministrativo i quali, in presenza di ragioni ostative all’accoglimento dell’istanza, debbono assumere, ove possibile, la veste del c.d. “dissenso costruttivo”, vale a dire dell’obbligo delle amministrazioni coinvolte di collaborare lealmente con la parte privata per consentirle di apportare al progetto le modifiche necessarie a renderlo compatibile con i valori tutelati dal vincolo).
Fonte: Ufficio Massimario Consiglio di Stato