La Corte costituzionale (sentenza n. 22 del 2024) ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale dell’articolo 2, primo comma, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n.
23, limitatamente alla parola “espressamente”. Tale disposizione, quindi, è stata
ritenuta illegittima nella parte in cui, nel riconoscere la tutela reintegratoria, nei casi
di nullità, previsti dalla legge, del licenziamento di lavoratori assunti con contratti a
tutele crescenti (quindi a partire dal 7 marzo 2015), l’ha limitata alle nullità sancite
“espressamente”.
La Corte di cassazione rimettente, nel sollevare la questione, aveva censurato tale
limitazione, in riferimento all’articolo 76 della Costituzione, per violazione del
criterio di delega fissato dall’art. 1, comma 7, lettera c), della legge n. 183 del 2014
(cosiddetto Jobs Act), deducendo che l’esclusione delle nullità, diverse da quelle
«espresse», non trovasse rispondenza nella legge di delega, la quale riconosceva la
tutela reintegratoria nei casi di “licenziamenti nulli” senza distinzione alcuna.
La Corte costituzionale ha ritenuto fondata questa censura, osservando in particolare
che il criterio direttivo, nella parte rilevante in proposito, aveva segnato il perimetro
della tutela reintegratoria del lavoratore nel posto di lavoro in caso di licenziamento
illegittimo, escludendola, in negativo, per i licenziamenti “economici”, e
prevedendola, in positivo, nei casi di licenziamenti nulli, discriminatori e di specifiche
ipotesi di licenziamento disciplinare.
La Corte ha sottolineato che il testuale riferimento ai “licenziamenti nulli”, contenuto
nel criterio direttivo, non prevedeva – e non consentiva quindi – la distinzione tra
nullità espresse e nullità non espresse, ma contemplava una distinzione soltanto per i
licenziamenti disciplinari ingiustificati.
Il legislatore delegato, al contrario, ha introdotto una distinzione non solo per questi
ultimi, ma anche nell’ambito dei casi di nullità previsti dalla legge, differenziando
secondo il carattere espresso (e quindi testuale), o no, della nullità. Inoltre,
prevedendo la tutela reintegratoria solo nei casi di nullità espressa, ha lasciato prive
di specifica disciplina le fattispecie “escluse”, ossia quelle di licenziamenti nulli sì, per
violazione di norme imperative, ma privi della espressa sanzione della nullità, così
dettando una disciplina incompleta e incoerente rispetto al disegno del legislatore
delegante.
Dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma censurata,
limitatamente alla parola “espressamente”, consegue che il regime del licenziamento
nullo è lo stesso, sia che nella disposizione imperativa violata ricorra l’espressa
sanzione della nullità, sia che ciò non sia testualmente previsto, sempre che risulti
prescritto un divieto di licenziamento al ricorrere di determinati presupposti.
Fonte: Corte Costituzionale