In tema di sanzioni amministrative, la competenza ad irrogare la sanzione ex art. 6, comma 14, del d.lgs. n. 285 del 1992, spetta a tutti i corpi di polizia municipale dei diversi comuni su cui ricade l’area aeroportuale, in quanto il conferimento alla competente autorità del potere di regolamentare la circolazione stradale per tutta l’estensione dell’area aeroportuale – elevata, dunque, dalla stessa legge a circoscrizione unitaria – ha carattere necessariamente unitario e coinvolge tutti gli organi e corpi che svolgono servizi di polizia in tale territorio.
Di talché la competenza all’accertamento delle violazioni, nel caso in cui la suddetta area comprenda più comuni, è data dalla combinazione dei criteri fondati sul territorio del comune e su quello dell’area aeroportuale, senza che il primo possa prevalere sul secondo.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 6 com. 7, Decreto Legisl.
30/04/1992 num. 285 art. 6 com. 14, Legge 18/03/2012 num. 33 art. 1
Massime precedenti Vedi: N. 3839 del 2019 Rv. 652363-01, N. 3019 del 2002 Rv. 552712-01
Fonte: Corte di Cassazione