La Corte di Cassazione Sez. 1 Civile, con l’ordinanza n. 999/2025 ha affermato che in tema di espropriazione parziale di un bene unitario, l’indennizzo dovuto ai sensi dell’art. 42- bis del d.P.R. n. 327 del 2001, anche ove si tratti di provvedimenti di acquisizione sanante, deve comprendere, in applicazione del generale principio desumibile dall’art. 33 del medesimo d.P.R., la diminuzione del valore economico della porzione di bene rimasta al privato che subisce la perdita del diritto sulla porzione acquisita dalla pubblica amministrazione.
Riferimenti normativi: DPR 08/06/2001 num. 327 art. 33, DPR 08/06/2001 num. 327 art. 42
bis CORTE COST., Costituzione art. 42
Massime precedenti Vedi: N. 25707 del 2024 Rv. 672419-01, N. 27555 del 2021 Rv. 662635-01
Fonte: Massimario della Corte di Cassazione