Il Consiglio di Stato, sezione IV, con la sentenza n. 2232 del 18 marzo 2025 ha affermato che è illegittima la previsione regolamentare adottata dal comune recante divieto di accendere fuochi d’artificio di ogni tipologia nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 31 marzo, trattandosi di disposizione riconducibile alle materie della disciplina degli esplosivi e dell’ambiente di cui all’articolo 117, lettere d) ed s) della Costituzione, riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, con la conseguenza che, in base al principio del parallelismo tra competenza legislativa e regolamentare di cui all’articolo 117, comma 6, della Costituzione, la potestà regolamentare in tali materie spetta allo Stato, salva la facoltà di delega alle regioni, ma non ai comuni. (1).
In motivazione, si legge nella nota diffusa a margine dagli organi di giustizia amministrativa, la sezione ha rilevato che il potere regolamentare del Comune in subiecta materia non può desumersi: i) dall’articolo 3-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che si limita a stabilire che la tutela dell’ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private; ii) dall’articolo 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che limita il potere regolamentare del comune ad alcune materie (organizzazione e funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l’esercizio delle funzioni) escludendo, quindi, una potestà regolamentare generale; iii) dall’articolo 50, commi 5 e 7-ter del decreto legislativo n. 267 del 2000 che prevede un potere extra ordinem del sindaco, quale rappresentante della comunità locale in relazione a situazioni con rilevanza esclusivamente locale e non estese in un’area più vasta.
Si afferma altresì che è illegittima la previsione regolamentare adottata dal comune recante divieto di accendere fuochi d’artificio di ogni tipologia nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 31 marzo per contrasto con il decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123 recante attuazione della direttiva 2013/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013 (concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici) in quanto volta a limitare l’utilizzo degli articoli pirotecnici mediante una disciplina più restrittiva rispetto a quella prevista dallo Stato, ad incidere in misura rilevante sulla libera circolazione degli articoli pirotecnici e a limitare l’esercizio dell’iniziativa economica privata di cui all’articolo 41 della Costituzione. (2).
In questo senso, si legge ancora nella nota, l’art. 4 della direttiva 2013/29/UE prevede, al paragrafo 1, che «Gli Stati membri non vietano, limitano od ostacolano la messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici che soddisfano i requisiti della presente direttiva» e, al paragrafo 4, che «Gli Stati membri non ostacolano la libera circolazione e l’uso di articoli pirotecnici fabbricati a fini di ricerca, sviluppo e prova e che non siano conformi alla presente direttiva, a patto che un’evidente indicazione grafica indichi chiaramente la loro non conformità e non disponibilità a fini diversi da ricerca, sviluppo e prova».
Da ultimo, afferma ancora il giudice amministrativo, il comune non può intervenire con proprio regolamento a disciplinare le sorgenti di emissione aventi un impatto negativo sulla qualità dell’aria (nella specie, mediante divieto assoluto di accensione di fuochi di artificio nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 31 marzo), in quanto la tutela della qualità dell’aria afferisce alla materia dell’ambiente che, ai sensi dell’articolo 117, comma 2, lettera s) e del comma 6, Cost. rientra nella competenza esclusiva dello Stato sia legislativa sia regolamentare e, inoltre, in base al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, spetta alle regioni adottare un piano recante le misure necessarie per intervenire sulle sorgenti di emissione aventi un impatto negativo sulla qualità dell’aria; la necessità di raggiungere gli obiettivi di riduzione dell’inquinamento non consente di sovvertire il quadro delle fonti. (3).
(1) Conformi: Cons. Stato, sez. IV, 18 marzo 2025, n. 2231; T.a.r. per la Lombardia, sez. IV, 21 settembre 2022, n. 2034.
(2) Conformi: Cons. Stato, sez. IV, 18 marzo 2025, n. 2231; T.a.r. per la Lombardia, sez. IV, 21 settembre 2022, n. 2034.
(3) Conformi: Cons. Stato, sez. IV, 18 marzo 2025, n. 2231; T.a.r. per la Lombardia, sez. IV, 21 settembre 2022, n. 2034.
Difformi: T.a.r. per la Lombardia, sez. III, 21 dicembre 2021, n. 2857, secondo cui è legittimo il regolamento per la qualità dell’aria adottato dal comune di Milano che prevede la realizzazione di infrastrutture di ricarica elettrica presso impianti di distribuzione di carburante, trattandosi di attività riconducibile al potere previsto dall’art. 50 del decreto legislativo n. 267 del 2000 al fine di ovviare al costante, fisiologico e strutturale superamento dei limiti normativi di particelle inquinanti nell’ambito del territorio del comune di Milano.
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it