Con la sentenza 8497/2024 i giudici della seconda sezione del Consiglio di Stato hanno stabilito che nel contesto della sostituzione di un regime nazionale di sostegno all’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili basato su quote di tale energia elettrica da immettere nella rete nazionale e sulla concessione di certificati verdi alle imprese che producono detta energia elettrica (previsto dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e dal decreto 11 novembre 1999 del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato) con un regime nazionale di sostegno alla stessa energia elettrica basato sulla concessione di tariffe di riacquisto incentivanti (ai sensi del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e del decreto 6 luglio 2012 del Ministro dello sviluppo economico), il beneficio di quest’ultimo regime è subordinato alla stipulazione di una convenzione vertente sulle condizioni di concessione di tale sostegno tra l’impresa e il gestore dei servizi energetici (GSE). Tale prescrizione contenuta nell’art. 21, comma 8, di tale decreto 6 luglio 2012 trova applicazione anche alle imprese “in transito” che, tenuto conto della data di entrata in esercizio dei loro impianti, beneficiavano del regime nazionale di sostegno fondato su quote e sulla concessione di certificati verdi. (1).
La pronuncia è stata resa nell’ambito del giudizio in cui è stata sollevata la questione pregiudiziale definita con la sentenza della Corte di giustizia UE, sez. VII, 27 giugno 2024, C-148/23, Gestore dei Servizi Energetici SpA – GSE (oggetto della News UM n. 72 del 2024).
Inoltre. le convenzioni stipulate con il gestore dei servizi energetici (GSE), secondo i giudici di Palazzo Spada, si palesano come negozi di diritto privato accessori ai provvedimenti di concessione degli incentivi e costituiscono strumenti di regolazione volti a raggiungere l’obiettivo dell’incentivazione delle fonti di energia alternative. E’ irragionevole escludere il ricorso alle stesse con riferimento a soggetti “transitati” che erano già titolari di uno strumento incentivante in corso di validità, seppure superato dalla normativa sopravvenuta. (2).
(1) Conformi: Cons. Stato, sez. II, 16 novembre 2022, n. 10093; 15 novembre 2022, n. 9981; 7 novembre 2022, n. 9744; sez. IV, 31 luglio 2020, n. 4881; 20 luglio 2020, n. 4640.
(2) Conformi: Cons. Stato, sez. II, 15 novembre 2022, n. 9981; sez. VI, 31 luglio 2020, n. 4881; 20 luglio 2020, n. 4640; Corte cost., 24 gennaio 2017, n. 16.
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it