La Corte dei conti ridefinisce i confini della responsabilità erariale in materia di incarichi extraistituzionali dei dipendenti pubblici e lo fa con un principio destinato a incidere su numerosi giudizi pendenti.
Con la sentenza n. 1/2025/QM/Proc, le Sezioni riunite hanno stabilito che l’obbligo di riversare all’amministrazione i compensi percepiti per incarichi esterni, previsto dall’articolo 53, commi 7 e 7-bis, del d.lgs. 165/2001, riguarda esclusivamente le situazioni di incompatibilità relativa: vale a dire gli incarichi astrattamente autorizzabili, ma in concreto svolti senza la necessaria autorizzazione.
Diverso è il caso delle attività radicalmente incompatibili, ossia non autorizzabili in assoluto perché vietate dall’ordinamento. In tali ipotesi, afferma il nuovo orientamento, non si applica il meccanismo automatico del riversamento dei compensi. Resta ferma, invece, la possibilità di configurare una responsabilità risarcitoria, ma solo a fronte della prova di un danno patrimoniale concreto per l’erario, come la sottrazione di energie lavorative o l’indebita percezione di emolumenti legati al rapporto di esclusiva.
La pronuncia supera un precedente indirizzo giurisprudenziale che tendeva ad assimilare, ai fini del riversamento, incarichi non autorizzati e incarichi non autorizzabili, ritenendo irragionevole un trattamento più favorevole per le situazioni di incompatibilità assoluta. Le Sezioni riunite hanno invece valorizzato la diversità strutturale delle due fattispecie: nel primo caso l’attività potrebbe essere legittima se autorizzata; nel secondo, il divieto è radicale e assistito da sanzioni di natura disciplinare e persino decadenziale, che rendono non necessario estendere automaticamente anche la misura restitutoria.
Il principio di diritto enunciato ha efficacia vincolante per le sezioni giurisdizionali, comprese quelle d’appello, e trova applicazione immediata nei giudizi in corso. Ne deriva un significativo ridimensionamento dell’ambito applicativo dell’obbligo di riversamento, che non può più essere considerato una conseguenza automatica di qualsiasi attività esterna svolta in violazione del dovere di esclusività.
La decisione segna così un punto fermo nella giurisprudenza contabile, imponendo una verifica puntuale del danno effettivamente arrecato all’amministrazione nei casi di incompatibilità assoluta e rafforzando la distinzione tra violazione formale dell’obbligo autorizzatorio e concreta lesione dell’interesse erariale.