Con la sentenza n. 603/2026 (R.G. n. 415/2026), pubblicata il 2 maggio 2026, il TAR Lombardia – Brescia, Sezione II, chiarisce un principio rigoroso in materia di candidabilità alle elezioni amministrative: la rimozione della causa di incandidabilità deve essere perfezionata entro il termine di presentazione delle liste e secondo le forme previste dalla legge, non essendo sufficiente una volontà anticipata di dimissioni non ancora formalizzata.
Il Collegio ribadisce che i requisiti di candidabilità devono sussistere al momento della presentazione della candidatura e che non assumono rilievo fatti successivi, neppure se idonei a sanare la posizione sostanziale del candidato. In tale prospettiva, il giudice amministrativo valorizza la natura oggettiva e vincolata del controllo svolto dalle commissioni elettorali, che non dispongono di alcun margine di discrezionalità valutativa sull’incidenza della regolarizzazione tardiva.
Decisivo, secondo il TAR, è il momento perfezionativo delle dimissioni dalla carica elettiva, che coincide con la loro presentazione e l’assunzione al protocollo dell’ente ai sensi dell’art. 38, comma 8, del d.lgs. n. 267 del 2000 (TUEL). Ne consegue che la mera sottoscrizione dell’atto di dimissioni, se non seguita dalla tempestiva protocollazione, non è idonea a determinare la cessazione della causa ostativa.
La sentenza valorizza inoltre la funzione sostanziale delle norme in tema di incandidabilità, richiamando l’art. 56 del TUEL, quale presidio del corretto svolgimento della competizione elettorale e del principio di esclusività dell’esercizio della carica pubblica. In tale quadro, il giudice afferma che il sistema normativo non consente interpretazioni elastiche fondate sul favor partecipationis quando venga in rilievo un requisito di ammissione alla competizione.
Alla luce di tali principi, il TAR ha ritenuto legittima l’esclusione della candidatura, qualificando il provvedimento della commissione elettorale come atto dovuto, vincolato alla verifica formale della sussistenza del requisito alla data di presentazione della lista.
Sentenza: TAR Lombardia – Brescia, Sez. II, n. 603/2026, pubblicata il 2 maggio 2026 (R.G. n. 415/2026).