E’ quanto ha affermato la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione Sez. T, nell’ordinanza n. 730/2025, in base alla quale, si legge nella nota diffusa dall’Ufficio del Massimario, in tema di TARSU, non è configurabile alcun obbligo di motivazione della delibera comunale di determinazione della tariffa di cui all’art. 65 del d.lgs. n. 507 del 1993, poiché la stessa, al pari di qualsiasi atto amministrativo a contenuto generale o collettivo, si rivolge ad una pluralità indistinta, anche se determinabile “ex post”, di destinatari, occupanti o detentori, attuali o futuri, di locali ed aree tassabili.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 16/11/1993 num. 507 art. 65, Legge 27/07/2000 num.
212 art. 7 com. 1 CORTE COST.
Massime precedenti Conformi: N. 16165 del 2018 Rv. 649267-01
Massime precedenti Vedi: N. 11217 del 2020 Rv. 657885-01
Fonte: Massimario della Corte di Cassazione