In tema di distanze delle costruzioni dal confine, le norme di un regolamento edilizio e dell’annesso programma di fabbricazione sono efficaci e possono applicarsi nei rapporti tra privati solo dopo che siano state adottate dal consiglio comunale, approvate della giunta regionale e portate a conoscenza dei destinatari mediante pubblicazione da eseguirsi con affissione all’albo pretorio, essendo tale pubblicazione condizione necessaria per l’efficacia e l’obbligatorietà dello strumento urbanistico, senza possibilità di efficacia retroattiva dalla data di approvazione da parte dell’organo regionale, rimanendo, nel frattempo, applicabile la disciplina in materia di distanze dettata dal codice civile.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873, Legge 17/08/1942
num. 1150 art. 41 quinquies CORTE COST.
Massime precedenti Conformi: N. 14915 del 2015 Rv. 636021-01
Fonte: Corte di Cassazione