Dopo un mese e mezzo dalla firma da parte dei ministri competenti, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto 16 settembre 2016 del Ministero dello Sviluppo economico e del Ministero dell’Ambiente ( di concerto con il Mit e il Mef) che fissa le modalità di attuazione del programma di interventi per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale.
Il decreto punta a efficientare almeno il 3% annuo della superficie utile del patrimonio edilizio dello Stato, in ottemperanza a quanto previsto dalla direttiva europea 2012/27 sull’efficienza energetica.
Il d.lgs. 102/2014 ha stanziato 355 milioni di euro per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici della Pubblica Amministrazione centrale nel periodo 2014-2020. In seguito all’emanazione del provvedimento sarà possibile avviare i progetti che sono stati presentati nel biennio 2014-2015 dalle Pubbliche Amministrazioni centrali per un valore complessivo di 70 milioni di euro.
Alla cabina di regia MiSE-Ministero Ambiente per l’efficienza energetica è attribuito il coordinamento e monitoraggio dello stato di avanzamento del Programma.
Il decreto 16 settembre 2016 disciplina la predisposizione e l’attuazione dei programmi di interventi per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale ai sensi dell’art. 5 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Il provvedimento disciplina in particolare:
- a) le modalità di finanziamento;
- b) le modalità e i criteri per l’individuazione e la selezione degli interventi ammessi al finanziamento;
- c) la presentazione delle proposte di intervento e l’approvazione del programma di interventi;
- d) le attività di informazione e assistenza tecnica necessarie;
- e) il coordinamento, la raccolta dei dati e il monitoraggio necessario per verificare lo stato di avanzamento del programma.
Restano comunque esclusi dai programmi gli interventi sugli immobili individuati dall’art. 5, comma 6 del decreto legislativo n. 102 del 2014.
Art. 3 Tipologia di interventi ammessi a finanziamento
- Nell’ambito del programma di cui all’art. 1, accedono ai finanziamenti, nel rispetto dei requisiti di cui al presente articolo e limitatamente alle spese ammissibili di cui all’art. 4, i seguenti interventi di riqualificazione energetica, indicati dall’attestato di prestazione energetica o in apposita diagnosi energetica, pur se combinati o compresi in progetti di riqualificazione piu’ generale dell’immobile:
- a) isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato;
- b) sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato;
- c) installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento di chiusure trasparenti con esposizione da est-sud-est a ovest, fissi o mobili, non trasportabili;
- d) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti generatori di calore a condensazione;
- e) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica;
- f) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da biomassa;
- g) installazione di impianti di cogenerazione o trigenerazione;
- h) installazione di collettori solari termici, anche abbinati a sistemi di solar cooling;
- i) sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore;
- l) riqualificazione degli impianti di illuminazione;
- m) installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore;
- n) installazione di sistemi BACS di automazione per il controllo, la regolazione e la gestione delle tecnologie dell’edificio e degli impianti termici anche unitamente a sistemi per il monitoraggio della prestazione energetica;
- Accedono altresì ai finanziamenti, gli interventi sugli immobili e sugli impianti non ricompresi al comma 1, purché gli stessi comportino una riduzione dei consumi di energia, a titolo non esaustivo, per l’illuminazione, il riscaldamento e/o il raffrescamento degli ambienti destinati ad uso di pubblico servizio degli immobili di cui all’art. 1.
- Gli impianti di produzione di energia elettrica o termica sono ammissibili limitatamente al contributo per il soddisfacimento, per il medesimo vettore energetico, dell’effettivo fabbisogno dell’edificio per la climatizzazione, la produzione di acqua calda sanitaria, l’illuminazione e la ventilazione, valutato nell’ambito di un bilancio energetico mensile.
- Ai fini dell’accesso al finanziamento, devono essere rispettati i requisiti minimi di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e successive modificazioni, nonché ai decreti del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 concernenti «Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi negli edifici» e «Linee guida per la certificazione energetica degli edifici».
Art. 4 Spese ammissibili
- Sono ammissibili a finanziamento le spese, comprensive di IVA, strettamente connesse alla realizzazione degli interventi di efficienza energetica. A titolo non esaustivo, tali spese, comprendono la fornitura e la messa in opera del materiale, degli impianti e dei dispositivi per il monitoraggio, ivi comprese le relative opere edili, nonché le spese per l’avviamento e il collaudo. Tali spese comprendono altresì la demolizione e ricostruzione degli elementi costruttivi, nonché’ lo smontaggio e la dismissione degli impianti esistenti.
- Sono altresì ammissibili le spese per le prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi, per la redazione dell’attestato di prestazione energetica, nonché di diagnosi energetiche ex-ante dell’edificio oggetto di intervento nel rispetto dei requisiti minimi previsti nell’allegato 2 del decreto legislativo n. 102 del 2014, nonché per la realizzazione, subordinatamente alla realizzazione di progetti di efficientamento e comunque sino ad un massimo del 5% dell’importo totale del progetto, di programmi di formazione e informazione sulle norme comportamentali per il risparmio energetico, rivolti agli utilizzatori degli immobili oggetti di intervento.
- Ai fini della definizione dell’importo del finanziamento riconosciuto per ciascun intervento, le spese ammissibili sono riconosciute sulla base delle evidenze fornite in sede di istruttoria tecnico-economica. Sara’ cura del proponente riproporzionare l’importo del finanziamento richiesto, sulla base delle eventuali integrazioni richieste.
- Le proposte di intervento sono ammesse al finanziamento secondo l’ordine riportato nella graduatoria di cui all’art. 7, fino al 100 per cento della spesa esposta e rimasta a carico dell’Amministrazione proponente, nei limiti delle risorse annualmente disponibili e tenendo conto di eventuali cofinanziamenti e altre risorse disponibili nel rispetto di quanto disposto dall’art. 11.
Art. 5 Contenuti minimi delle proposte di intervento
- Le proposte di intervento presentate ai sensi dell’art. 6, a pena di inammissibilità, comprendono, se dovuta, l’attestazione dell’avvenuto inserimento, ai sensi dell’art. 1, comma 387, della legge n. 147/2013, dei dati attraverso il portale IPer reso disponibile dall’Agenzia del Demanio, e contengono inoltre le seguenti informazioni:
- a) attestato di prestazione energetica qualora il progetto di riqualificazione riguardi un immobile soggetto all’obbligo di cui all’art. 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e successive modificazioni;
- b) dati sulle superfici e sui volumi climatizzati, nonché sui consumi energetici forniti all’Agenzia del demanio nell’applicativo IPER;
- c) accurata descrizione dell’edificio e degli impianti in esso presenti ante intervento, ivi compresi i dati sui consumi energetici annui rilevati per ogni vettore energetico, relativi alla superficie coperta e al netto delle superfici non adibite a pubblico servizio (es. alloggi di servizio);
- d) descrizione dettagliata e accurata dell’intervento proposto, ivi incluse le caratteristiche dei componenti essenziali che costituiscono gli interventi di efficienza energetica e le opere strettamente connesse alla loro realizzazione;
- e) caratteristiche tecniche dell’intervento, con particolare riguardo al risparmio energetico realizzabile, specificando i parametri di calcolo adottati e i sistemi di misura previsti per la quantificazione dei risparmi ex post;
- f) asseverazione di un tecnico abilitato riportante indicazioni sul rispetto dei requisiti tecnici e ambientali minimi ai sensi dell’art. 3, comma 4, ivi compreso il rispetto degli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili di cui all’Allegato 3, del decreto legislativo n. 28 del 2011;
- g) elenco di eventuali autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell’intervento;
- h) computo metrico del progetto nonché costi stimati per la realizzazione e la gestione dell’intervento;
- i) valutazione del tempo di ritorno economico semplice dell’investimento;
- l) modalità previste per l’esecuzione e la gestione dell’intervento ivi inclusa l’indicazione e la descrizione delle eventuali forme di cofinanziamento dell’intervento;
- m) eventuale partecipazione alla realizzazione dell’iniziativa di una Esco o la stipula di un EPC e, in tal caso, la percentuale delle spese ammissibili di cui si richiede il finanziamento ai sensi del presente decreto;
- n) tempi previsti per l’avvio e il completamento dell’intervento;
- o) indicazione del responsabile del progetto di intervento, se diverso dal responsabile del procedimento di cui all’art. 5, comma 4 del decreto legislativo n. 102 del 2014;
- p) indicazioni sull’impatto ambientale, il grado di innovazione.
- Il Ministero dello sviluppo economico o la cabina di regia di cui all’art. 4, comma 4 del decreto legislativo n. 102 del 2014, possono richiedere eventuali integrazioni istruttorie.
Art. 16 Informazione, formazione ed assistenza tecnica
- Nell’ambito del programma di informazione e formazione di cui all’art. 13 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, l’ENEA, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, presenta alla cabina di regia un programma dedicato alla formazione dei responsabili della manutenzione e dell’efficientamento energetico degli immobili della pubblica amministrazione centrale.
- L’ENEA assicura alle pubbliche amministrazioni centrali il supporto informativo necessario alla predisposizione dei progetti di cui al presente decreto. A tal fine, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, rende disponibili sul proprio sito istituzionale i riferimenti della struttura operativa incaricata di svolgere tale attività di supporto.
- Entro quarantacinque giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, l’ENEA e il GSE predispongono linee guida alla presentazione dei progetti e le sottopone all’approvazione del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. A seguito della suddetta approvazione, da rilasciarsi entro 15 giorni, le linee guida sono pubblicate sui siti istituzionali dei Ministeri succitati e dell’ENEA.