Con la sentenza n. 736/2026 (ricorso n. 227/2024), pubblicata il 24 aprile 2026, il TAR Calabria, Sezione Seconda, afferma un principio chiaro in materia di procedimento amministrativo: il mancato esame delle osservazioni presentate dal privato a seguito del preavviso di rigetto rende illegittimo il provvedimento finale quando tale omissione non sia irrilevante rispetto al contenuto dell’atto.
Il Collegio precisa che, pur trattandosi in astratto di un vizio formale ai sensi dell’art. 21-octies della legge n. 241/1990, l’omessa valutazione delle osservazioni non può essere considerata “non invalidante” quando non sia evidente che il contenuto del provvedimento sarebbe rimasto invariato. In tali casi, infatti, viene compromesso il principio partecipativo sancito dagli artt. 10 e 10-bis della stessa legge.
La sentenza sottolinea che l’amministrazione ha l’obbligo non solo di ricevere le osservazioni, ma anche di esaminarle e di darne conto nella motivazione finale, attraverso una confutazione puntuale e concreta. Non è sufficiente, quindi, reiterare le ragioni già espresse nel preavviso di diniego senza confrontarsi con gli elementi nuovi introdotti dal privato.
Un ulteriore passaggio rilevante riguarda il limite alla “sanatoria” processuale del difetto motivazionale: il TAR esclude che le carenze dell’atto possano essere colmate in giudizio, soprattutto quando le osservazioni del privato introducono questioni tecniche che avrebbero richiesto un’istruttoria specifica in sede procedimentale.
Sul piano degli effetti, il giudice amministrativo chiarisce che l’annullamento del diniego non comporta automaticamente il rilascio del titolo richiesto, permanendo in capo alla pubblica amministrazione il potere-dovere di riesaminare l’istanza.
Infine, la decisione ribadisce che il risarcimento del danno da provvedimento illegittimo richiede la prova della spettanza del bene della vita, mentre l’indennizzo da ritardo, allo stato della normativa, resta limitato ai procedimenti relativi all’attività d’impresa.