La Corte di Cassazione Sez. 1 Penale, con la sentenza n. 22608/2024 ha chiarito che il reato di cui all’art. 73 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 è configurabile anche nel caso in cui la patente sia stata revocata nell’ambito di una misura di prevenzione diversa da quella vigente nel momento in cui è stata commessa la violazione, poiché la norma incriminatrice non richiede un necessario collegamento tra il provvedimento di revoca e la misura di prevenzione in costanza delle quale avviene la condotta costituente reato.
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 116 com. 13, Decreto Legisl. 15/01/2016 num. 8 art. 1 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 73 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 36857 del 2023 Rv. 285237-01, N. 8223 del 2018 Rv. 272233-01, N. 418 del 2023 Rv. 283945-01, N. 58468 del 2018 Rv. 276152-01
Fonte: Massimario della Corte di Cassazione