Il Ministro della Giustizia, Andrea Orlando, e il Segretario generale del Consiglio d’Europa, Thorbjorn Jagland, hanno appena firmato a Strasburgo il protocollo modificativo a quello addizionale (1997) della Convenzione europea sul trasferimento delle persone condannate.
Il protocollo modificativo è stato adottato il 5 luglio 2017 allo scopo di semplificare le procedure di trasferimento verso i Paesi d’origine delle persone condannate a pena detentiva dalle autorità giudiziarie di uno degli Stati Parte (tra i quali l’Italia). Semplificazioni che ora opereranno su scala più ampia: la Convenzione di Strasburgo del 1983 è stata infatti ratificata da 65 Stati, di cui 46 appartenenti al Consiglio d’Europa e 19 esterni.
Il documento consente di prescindere dal consenso del condannato (di norma richiesto per le procedure di trasferimento regolate dalla Convenzione di Strasburgo del 1983) nei seguenti casi: quando il soggetto abbia fatto rientro nello Stato di cittadinanza prima o dopo la condanna irrogata dalle autorità italiane, a prescindere dal fatto che il rientro abbia comportato l’evasione o la fuga rispetto a una misura detentiva applicata dallo Stato di condanna; quando il soggetto sia oggetto di un provvedimento, anche amministrativo, di espulsione o di riaccompagnato alla frontiera, a prescindere dal fatto che detto provvedimento sia collegato o meno con i reati per i quali è intervenuta la condanna.
Il protocollo semplifica, inoltre, l’applicazione del principio di specialità, secondo il quale il soggetto, una volta trasferito nel Paese di cittadinanza, non può subire una limitazione della libertà personale per un fatto diverso e anteriore a quello che ha dato luogo al trasferimento, occorrendo un’estensione della decisione di trasferimento: le nuove norme dettano un termine acceleratorio di 90 giorni per l’assunzione della decisione sull’estensione del trasferimento.
Viene così confermata l’attenzione dedicata in questi anni, attraverso una serie di iniziative di carattere normativo e organizzativo, alla migliore attuazione delle finalità del trasferimento delle persone condannate verso i Paesi d’origine per espiare la pena inflitta loro nell’ambiente sociale d’origine.