Con la sentenza n. 529 del 20 aprile 2026 (R.G. 320/2026), il TAR Marche ha affermato un principio rilevante in materia di gare pubbliche e valutazione dell’offerta tecnica: non è legittima l’esclusione del concorrente per mere irregolarità o incompletezze del computo metrico non estimativo, quando l’offerta nel suo complesso risulti intellegibile e la disciplina di gara non imponga formalismi vincolanti tali da giustificare una sanzione espulsiva automatica.
Il Tribunale ha chiarito che il computo metrico, in assenza di una definizione normativa o di modelli obbligatori previsti dalla lex specialis, può legittimamente contenere anche indicazioni “a corpo” per singole lavorazioni, senza che ciò comporti di per sé una violazione delle regole di gara o un’alterazione della par condicio tra concorrenti.
Elemento centrale del principio affermato è inoltre il rapporto tra eventuali carenze documentali e soccorso istruttorio: laddove la disciplina di gara lo preveda, la stazione appaltante non può procedere direttamente all’esclusione per incompletezze formali, dovendo prima valutare la possibilità di integrazione documentale.
Il TAR ha inoltre ribadito che, nella valutazione delle offerte tecniche, ciò che rileva è la sostanza dell’elaborato e la sua comprensibilità complessiva, non la rigidità formale dei singoli documenti, soprattutto quando l’offerta tecnica consente comunque di individuare con chiarezza le prestazioni proposte.
In questo quadro, la sentenza conferma un orientamento volto a privilegiare la sostanza sull’eccesso di formalismo nelle procedure ad evidenza pubblica, limitando le ipotesi di esclusione automatica ai soli casi espressamente e chiaramente previsti dalla lex specialis.