Con la sentenza n. 733/2026 (Reg. Prov. Coll.), resa nel ricorso n. 1523/2025 e pubblicata il 24 aprile 2026, il TAR Calabria, Sezione Seconda, ha delineato un principio rilevante in materia di contratti pubblici, chiarendo il corretto perimetro tra requisiti di partecipazione e requisiti di esecuzione nelle procedure di gara.
Il Collegio ha ribadito che, in assenza di una previsione chiara e inequivoca della lex specialis, le clausole relative a dotazioni organizzative e autorizzazioni funzionali all’erogazione del servizio devono essere interpretate come requisiti di esecuzione e non come condizioni di ammissione alla gara. Ne deriva che tali elementi possono essere integrati anche successivamente all’aggiudicazione, purché prima dell’avvio del servizio, senza determinare l’esclusione automatica del concorrente.
La pronuncia valorizza inoltre il principio del favor partecipationis, affermando che l’interpretazione delle clausole di gara deve evitare restrizioni non espressamente previste, al fine di garantire la massima apertura del confronto concorrenziale, in coerenza con i principi del Codice dei contratti pubblici.
Il TAR sottolinea anche che la previsione di obblighi progressivi o di adeguamento operativo nel corso dell’esecuzione del contratto è incompatibile con la qualificazione di tali requisiti come condizioni di partecipazione, soprattutto quando la lex specialis prevede esplicitamente termini temporali collegati all’avvio del servizio o alla fase esecutiva.
La decisione si inserisce nel solco della giurisprudenza amministrativa che tende a limitare le esclusioni automatizzate e a privilegiare un’interpretazione sostanzialistica delle clausole di gara, rafforzando il principio di proporzionalità nelle procedure ad evidenza pubblica.