La Corte di Cassazione Sez. 3 Civile, nell’ordinanza n. 32928/2024, ha ribadito come le funzioni di pubblica sicurezza inerenti manifestazioni teatrali o cinematografiche, o altre forme di trattenimento in luogo pubblico, regolate dal T.U.L.P.S., per effetto dell’art. 19 del d.P.R. n. 616 del 1977 sono state assegnate ai Comuni, conformemente ai loro fini istituzionali di promozione turistico culturale per lo sviluppo economico – sociale della comunità locale, con la conseguenza che l’Ente deve ritenersi responsabile dei danni riconducibili all’omessa adozione di misure preventive e protettive tali da prevenire rischi e scongiurare pericoli per l’incolumità e la sicurezza pubblica.
Nella specie, si legge ancora nella nota diffusa a margine del provvedimento dall’Ufficio del Massimario, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso la responsabilità del Comune in ordine ai danni patiti da alcuni spettatori in conseguenza dell’imbizzarrimento di cavalli, in occasione di una sfilata di carrozze d’epoca all’interno di un parco cittadino, nonostante l’Ente avesse omesso di predisporre delle transenne ed una sorveglianza sull’adeguatezza del percorso in termini di scurezza per la pubblica incolumità.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043, DPR 24/07/1977 num. 616 art. 19, Regio Decr.
18/06/1931 num. 773 art. 68, Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 69, Regio Decr.
18/06/1931 num. 773 art. 81, Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 82
Massime precedenti Vedi: N. 3951 del 2012 Rv. 622079-01
Fonte: Massimario della Corte di Cassazione