Fotovoltaico e leggi regionali illegittime: il TAR Sardegna esclude il risarcimento del danno e chiarisce i limiti della responsabilità della PA
AGEL 8 Maggio 2026, di Redazione
Il giudice amministrativo ribadisce che la pubblica amministrazione deve applicare la legge vigente fino alla sua declaratoria di incostituzionalità e che il risarcimento del danno da provvedimento illegittimo richiede prova rigorosa del nesso causale, della colpa e dell’evitabilità del pregiudizio.
Con la sentenza n. 00752/2026 (Reg. Prov. Coll.), n. 00275/2025 (Reg. Ric.), pubblicata il 4 maggio 2026, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna ha affrontato i profili di legittimità e di responsabilità connessi all’applicazione di una normativa regionale poi dichiarata costituzionalmente illegittima, riaffermando alcuni principi cardine in materia di attività amministrativa e risarcimento del danno.
Il TAR ha innanzitutto chiarito che l’amministrazione è tenuta ad applicare la legge vigente al momento dell’adozione del provvedimento, anche se successivamente dichiarata incostituzionale, fino alla pronuncia della Corte costituzionale. Ne consegue che non può configurarsi illegittimità della condotta amministrativa per il solo fatto della successiva caducazione della norma primaria su cui essa si fonda.
Inoltre, il giudice ha evidenziato che l’annullamento o la caducazione della base normativa non determina automaticamente il diritto al risarcimento del danno. In materia di responsabilità della pubblica amministrazione, infatti, è necessario un accertamento rigoroso di tutti i presupposti dell’illecito aquiliano: la lesione di un bene della vita, il nesso causale diretto e immediato tra condotta amministrativa e pregiudizio, la colpa dell’amministrazione e l’assenza di concorso del danneggiato.
Particolarmente rilevante è il richiamo al principio di evitabilità del danno, in base al quale non sono risarcibili i pregiudizi che il soggetto avrebbe potuto evitare con l’ordinaria diligenza, ai sensi dell’art. 30 del codice del processo amministrativo e dell’art. 1227 c.c. Nel caso esaminato, il Collegio ha ritenuto decisiva la condotta della parte privata che, nel corso della vicenda, ha rinunciato a scelte operative che avrebbero potuto incidere sull’effettiva realizzazione dell’intervento, interrompendo il nesso eziologico con il danno lamentato.
Infine, il TAR ha escluso la sussistenza della colpa dell’amministrazione, sottolineando che l’ente locale si è limitato ad applicare una disciplina regionale allora vigente e vincolante, successivamente rimossa solo per effetto della pronuncia della Corte costituzionale.
Per tali ragioni, il Tribunale ha accolto il ricorso limitatamente alla domanda di annullamento del provvedimento impugnato, ma ha respinto integralmente la domanda risarcitoria, compensando le spese di lite per la complessità della vicenda.