Il Consiglio di Stato, sezione IV, con la sentenza del 3 aprile 2025, n. 2859 hanno affermato che l’esenzione dal contributo di costruzione previsto dalla prima parte della lett. c) del comma 3 dell’art. 17 d.P.R. 380 del 2001 deve fondarsi sull’esistenza di un vincolo indissolubile tra l’opera da realizzare e l’erogazione diretta del servizio – da desumere delle sue oggettive caratteristiche – non essendo sufficiente un rapporto strumentalità o la mera possibilità che le opere, in futuro, per effetto della concessione o di accordi convenzionali, possano divenire di proprietà pubblica.
In senso conforme: Cons. Stato, sez. IV, n. 3556 del 2023; n. 5074 del 2021; n. 4 del 2020.
Nella nota a margine i giudici della sezione IV sottolineano che per l’esenzione in esame l’opera deve contribuire con vincolo indissolubile all’erogazione diretta del servizio, non essendo sufficiente un rapporto strumentale tra le opere e il servizio, non idoneo a soddisfare direttamente interessi pubblici né essendo sufficiente che le opere rendano più agevole la fruizione del servizio. In definitiva, il discrimine è nella diretta contribuzione delle opere all’erogazione del servizio pubblico.
Mentre, ancora nella pronuncia del giudice amministrativo, si afferma che ad un impianto di trattamento rifiuti privato, realizzato da un soggetto anch’esso privato, che persegue finalità lucrative, non può applicarsi l’esenzione del contributo di costruzione previsto dalla prima parte della lett. c) del comma 3 dell’art. 17 d.P.R. 380 del 2001.
Fonte. www.giustizia-amministrativa.it