La Corte di Cassazione Sez. Lavoro, con l’ordinanza n. 25537/2024, ha affermato che negli enti territoriali privi di personale con qualifica dirigenziale, il conferimento di posizioni organizzative non costituisce atto discrezionale e fiduciario del Sindaco, in quanto tale interpretazione – contrastando con i principi generali di imparzialità e buon andamento stabiliti dall’art. 97 Cost. e con disposizioni di dettaglio contenute nel d.lgs. n. 165 del 2001 e nel d.lgs. n. 267 del 2000 – sottrarrebbe il Sindaco all’obbligo di dare conto delle proprie scelte con adeguata motivazione, anche al di fuori di procedure propriamente concorsuali.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 97 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 109 com. 2, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 16247 del 2014 Rv. 632250-01
Fonte: Massimario della Corte di Cassazione