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eIDAS 2, AgID pubblica i chiarimenti per l’adeguamento dei prestatori di servizi fiduciari

Due documenti guidano il percorso transitorio previsto dall’art. 51 del Regolamento UE 2024/1183: nuove scadenze, obblighi di conformità e ruolo dei CAB per servizi di firma e sigillo remoto.
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L’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) ha pubblicato una serie di chiarimenti operativi rivolti ai prestatori di servizi fiduciari qualificati, in vista dell’attuazione del nuovo quadro europeo eIDAS 2 (Regolamento UE 2024/1183). Le indicazioni riguardano in particolare il periodo transitorio previsto dall’articolo 51, commi 3 e 4, e definiscono il percorso di adeguamento progressivo ai nuovi requisiti di sicurezza e conformità.

Per i fornitori già attivi nei servizi di firma e sigillo remoto, dal 21 maggio 2026 sarà obbligatorio completare, in collaborazione con gli organismi di valutazione della conformità (CAB), la qualificazione del nuovo servizio di gestione remota dei dispositivi qualificati. La documentazione di conformità dovrà essere trasmessa ad AgID e supportata da una valutazione formale del CAB accreditato secondo il framework eIDAS 2, che include un apposito rapporto di valutazione.

AgID precisa inoltre che il processo di adeguamento ai requisiti tecnici di dettaglio stabiliti dal regolamento di esecuzione UE 2025/1567 dovrà essere completato entro il 19 agosto 2027.

Parallelamente, i prestatori già qualificati prima del 20 maggio 2024 dovranno presentare, entro il 21 maggio 2026, un’integrazione della valutazione di conformità relativa ai requisiti dell’articolo 24, che disciplina l’identificazione elettronica, le verifiche dell’identità e i metodi di identificazione remota. Anche in questo caso sarà necessario un Conformity Assessment Report (CAR) redatto con il supporto dei CAB.

Il CAR dovrà attestare la conformità dei processi di identificazione e attribuzione dell’identità secondo le nuove regole europee, con riferimento agli standard tecnici e regolamentari aggiornati.

AgID conferma infine che, una volta completata l’istruttoria e verificata la documentazione, la qualifica dei nuovi servizi sarà formalizzata con specifico provvedimento amministrativo.

Comunicato AgID art.51 comma 3

Comunicato AgID art.51 comma 4

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