Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia (Sez. II), con sentenza n. 00580/2026 (R.G. 00325/2026), pubblicata il 27 aprile 2026, interviene in tema di requisiti di partecipazione e regolarità contributiva nelle procedure aventi ad oggetto contratti attivi, ribadendo un principio di diritto di particolare rilievo.
Secondo il Collegio, nei contratti attivi esclusi dall’ambito applicativo del Codice dei contratti pubblici, la disciplina non consente l’automatica applicazione delle cause di esclusione previste per gli appalti, né l’adozione di automatismi espulsivi fondati sulla sola irregolarità contributiva, specie quando la stessa risulti temporanea e successivamente sanata.
Il TAR chiarisce che il principio di continuità del possesso dei requisiti non può essere interpretato in senso rigido e formalistico, ma deve essere bilanciato con i principi di ragionevolezza e proporzionalità. Ne deriva che una discontinuità breve e non incidente sull’affidabilità complessiva dell’operatore non è, di per sé, idonea a giustificare l’esclusione, richiedendosi invece una valutazione concreta dell’interesse pubblico e della capacità del soggetto di garantire l’esecuzione del rapporto.
Il Collegio sottolinea inoltre che, in tali ipotesi, l’amministrazione non può procedere con un’esclusione automatica, ma, semmai, deve valutare l’eventuale adozione di un provvedimento di revoca dell’aggiudicazione, sorretto da una motivazione rafforzata e da un accertamento effettivo dell’incidenza della sopravvenienza sull’affidabilità del contraente.
La decisione riafferma quindi che la funzione pubblica di selezione del contraente non può essere guidata da mere verifiche formali sganciate dal contesto concreto, soprattutto quando il rapporto contrattuale rientra nella categoria dei contratti attivi, nei quali assume rilievo centrale il principio di fiducia nell’operatore economico.
Alla luce di tali principi, il TAR ha annullato il provvedimento impugnato, ritenendo illegittima l’esclusione automatica fondata su un DURC irregolare poi regolarizzato, e ha ordinato all’amministrazione di procedere alla stipula del contratto nei termini conformativi indicati in sentenza.