Con la sentenza n. 45599 del 30/10/2024 i giudici della seconda sezione penale della Corte di Cassazione hanno chiarito che ai fini della configurabilità del delitto di truffa, non è necessaria l’identità fra la persona indotta in errore e quella che ha subito il danno patrimoniale, purché, anche in assenza di contatti diretti fra il truffatore e il truffato, sussista un nesso di causalità tra l’induzione in errore, il profitto e il danno. (Fattispecie in cui l’imputato aveva acquistato un immobile in regime di edilizia convenzionata, inducendo in errore la società venditrice in merito al possesso dei requisiti per stipulare il contratto, così da causare al comune un danno per mancato incasso degli oneri di costruzione).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 640 CORTE COST.
Massime precedenti Conformi: N. 43143 del 2013 Rv. 257495-01, N. 10085 del 2008 Rv.
239508-01, N. 2281 del 2016 Rv. 265773-01, N. 39958 del 2018 Rv. 273820-01, N. 43119 del
2021 Rv. 282304-01
Massime precedenti Difformi: N. 18968 del 2017 Rv. 271060-01, N. 28957 del 2020 Rv. 279687-
01
Massime precedenti Vedi: N. 15134 del 2024 Rv. 286234-01, N. 8653 del 2023 Rv. 284438-01,
N. 27061 del 2023 Rv. 284793-01
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 180 del 2000 Rv. 216429-01
Fonte: Massimario della Corte di Cassazione