Il contratto di locazione immobiliare concluso “iure privatorum” dalla P.A. quale conduttore non si sottrae alla disciplina ex art. 27, comma 8, l. n. 392 del 1978, secondo cui le ragioni che consentono al locatario il recesso anticipato devono essere determinate da avvenimenti estranei alla sua volontà, imprevedibili, sopravvenuti alla costituzione del rapporto e tali da renderne oltremodo gravosa la prosecuzione; esse non possono, pertanto, identificarsi con la necessità di perseguire obiettivi di contenimento della spesa pubblica e di razionalizzazione degli spazi ex art. 3 del d.l. n. 95 del 2012, di per sé non indicativi di una sopravvenuta insostenibilità del pagamento del canone. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la legittimità del recesso dell’INAIL, comunicato in base a tali obiettivi, senza alcun riferimento all’impossibilità di continuare a corrispondere il canone locativo).
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 27 com. 8 CORTE COST., Decreto Legge 06/07/2012 num. 95 art. 3 CORTE COST., Decreto Legge 06/07/2012 num. 95 art. 8 com. 1
lett. F CORTE COST., Legge 07/08/2012 num. 135 art. 1 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 9704 del 2021 Rv. 661082 – 01
Fonte: Corte di Cassazione