L’articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2006/123/CE deve essere interpretato nel senso che osta a
una normativa nazionale che prevede, in via generale, un’incompatibilità tra l’attività di mediazione
immobiliare e quella di amministratore di condomini, esercitate congiuntamente.
La Corte di giustizia UE – su rinvio pregiudiziale del Consiglio di Stato, sez. VI, ordinanza 11 aprile 2023, n. 3655, disposto nell’ambito di un giudizio derivato dalla sentenza del T.a.r. per l’Emilia Romagna, sez. II, 4 gennaio 2022, n. 7, che aveva respinto il ricorso avverso la determinazione con la quale il dirigente della Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Bologna (CC.I.AA.), dopo aver inserito d’ufficio la ditta individuale ricorrente nel relativo registro economico amministrativo (REA), quale amministratore di condomini, l’aveva inibita, ai sensi dell’art. 7, comma 2, del d.m. 26 ottobre 2011, alla prosecuzione dell’attività di mediazione in immobili “…stante la situazione di incompatibilità ai sensi dell’art. 5 comma 3 della L. 39/1989 e s.m.i.”, di cui annotava la cessazione nel predetto REA – ha ritenuto incompatibile col diritto europeo un divieto generale di cumulo dell’attività di mediazione immobiliare con quella di amministrazione di condomini, andando oltre quanto necessario e proporzionato per raggiungere l’obiettivo che persegue.
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it