La norma regolamentare con cui il comune dispone, in materia di compensi agli avvocati del comune stesso, che “i compensi maturati che eccedono il tetto annuale non possono essere liquidati nell’annualità successiva” va interpretata nel senso che essa esclude la possibilità di differire a tutti gli anni successivi la corresponsione dei compensi non erogabili nell’anno di pertinenza per il superamento dei limiti annuali, e non nel senso letterale della esclusione della liquidazione nella sola annualità ‘successiva’ a quella di maturazione del relativo credito. Infatti, la norma regolamentare va letta alla luce della norma primaria di cui all’art. 9 del d.l. n. 90 del 2014, la cui ratio è quella di contenere la spesa pubblica; finalità che resterebbe frustrata se le erogazioni eccedenti il tetto fossero semplicemente differite ad annualità successive (1).
(1) Conformi: Corte conti, sez. contr. Reg. Puglia, 22 luglio 2021, n. 120;
Difformi: T.a.r. per la Puglia, sez. III, n. 568 del 2021.
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it