Il Consiglio di Stato, Sezione VII, con la sentenza n. 3679 del 11 maggio 2026 (reg. ric. n. 792/2025), ha ribadito i rigorosi limiti applicativi del cosiddetto “terzo condono edilizio” nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico o ambientale.
Il principio di diritto affermato dai giudici amministrativi conferma l’orientamento consolidato secondo cui gli abusi edilizi che comportano nuova volumetria o aumento di superficie non possono essere sanati quando insistono su immobili gravati da vincoli paesaggistici, anche nel caso in cui l’intervento risulti conforme alle previsioni urbanistiche o sia collocato all’interno di piani urbanistici attuativi vigenti.
La decisione richiama l’articolo 32, comma 27, lettera d), del decreto legge n. 269/2003, convertito nella legge n. 326/2003, evidenziando che la sanatoria straordinaria resta ammessa soltanto per gli interventi minori — come manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo — purché privi di incremento volumetrico e previo parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela del vincolo.
Secondo Palazzo Spada, è sufficiente il mancato rispetto anche di una sola delle condizioni previste dalla normativa per escludere il condono. La sentenza richiama inoltre la giurisprudenza costituzionale, che ha definito il terzo condono come misura eccezionale e più restrittiva rispetto ai precedenti interventi di sanatoria, sottolineando il ruolo delle Regioni nel rafforzare la tutela del paesaggio e dell’ambiente.
Il Consiglio di Stato ha inoltre precisato che anche i vincoli di inedificabilità relativa costituiscono causa ostativa alla sanatoria degli abusi maggiori. Da qui la conferma del diniego opposto dal Comune, ritenendo decisivo l’accertamento dell’aumento di cubatura realizzato senza titolo edilizio.
Con la pronuncia n. 3679/2026 il Consiglio di Stato consolida quindi l’indirizzo secondo cui la tutela paesaggistica prevale sulla possibilità di regolarizzazione degli interventi edilizi abusivi che abbiano determinato nuove superfici o volumi.