Con la sentenza n. 00562/2026 (pubblicata l’11/05/2026, relativa al ricorso n. 00191/2025), il TAR Lazio ha accolto il ricorso dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) contro un Comune del litorale laziale. Al centro della disputa legale vi è la strategia dell’ente locale di affidare le concessioni demaniali marittime attraverso lo strumento del project financing (finanza di progetto), una scelta che, secondo i giudici, ha finito per costituire una proroga mascherata dei titoli esistenti in favore degli attuali gestori.
Il principio di diritto
La decisione del tribunale si fonda sulla prevalenza del diritto eurounitario rispetto alle norme nazionali e alle prassi amministrative locali. I giudici hanno chiarito i seguenti punti cardine:
- L’incompatibilità delle proroghe: la normativa italiana che prevede la proroga automatica e generalizzata delle concessioni balneari è in contrasto con l’art. 12 della Direttiva 2006/123/CE (Direttiva Servizi o Bolkestein) e con l’art. 49 del TFUE (libertà di stabilimento). Tali norme devono essere disapplicate sia dai giudici che dalla Pubblica Amministrazione.
- Limiti del project financing: sebbene l’art. 193 del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36/2023) consenta il ricorso alla finanza di progetto, esso non può essere utilizzato per eludere l’obbligo di procedure selettive imparziali. Il “diritto di prelazione” riconosciuto al promotore crea un vantaggio competitivo che deve essere giustificato da un eccezionale interesse pubblico, rigorosamente motivato.
- Carenza di motivazione: il TAR ha rilevato che le delibere comunali mancavano di una solida analisi circa la sussistenza dell’interesse pubblico alla realizzazione dei progetti proposti, limitandosi a una generica valutazione di fattibilità tecnica che non soddisfa i requisiti della legge n. 241/1990.
- Scarsità delle risorse: la giurisprudenza impone l’espletamento delle gare a prescindere dalla valutazione specifica sulla “scarsità” della risorsa naturale, poiché la natura generale delle proroghe paralizza ingiustificatamente l’apertura del mercato alla concorrenza.
In conclusione, il tribunale ha ribadito che la scadenza delle concessioni non può essere superata da provvedimenti che cristallizzano le posizioni dei vecchi gestori per periodi di lunga durata (fino a 20 anni), violando i principi di uguaglianza e non discriminazione nel mercato interno.