Nelle gare pubbliche, i requisiti di esecuzione non possono essere considerati meri adempimenti formali rinviabili alla stipula del contratto. È questo il principio affermato dal Tar Lazio, sezione staccata di Latina, con la sentenza n. 556 del 9 maggio 2026, pronunciata nell’ambito della controversia relativa all’affidamento del servizio di refezione scolastica del Comune di Sezze (R.G. n. 769/2025).
Il Collegio ha chiarito che, pur distinguendosi dai requisiti di partecipazione, quelli di esecuzione devono essere concretamente verificati dalla stazione appaltante prima dell’aggiudicazione efficace, soprattutto quando incidano sulla possibilità di avviare tempestivamente il servizio. Secondo il Tar, infatti, l’amministrazione non solo può, ma deve accertare che l’operatore individuato come miglior offerente sia effettivamente in grado di eseguire l’appalto alle condizioni richieste dalla lex specialis.
La sentenza valorizza il principio del risultato introdotto dal nuovo Codice dei contratti pubblici, evidenziando come l’articolo 17, comma 5, del d.lgs. 36/2023 abbia anticipato la fase di verifica dei requisiti al momento successivo alla proposta di aggiudicazione e precedente all’aggiudicazione definitiva. In questa prospettiva, il Tar afferma che sarebbe contrario ai principi di buon andamento ed efficienza imporre alla pubblica amministrazione di stipulare un contratto la cui esecuzione appaia incerta o non immediatamente praticabile.
Il giudice amministrativo ha inoltre ribadito che la disponibilità di strutture e mezzi necessari all’esecuzione del servizio deve essere effettiva, concreta e tempestiva. Non è quindi sufficiente una mera prospettazione futura o eventuale della disponibilità dei requisiti richiesti, specie in presenza di servizi essenziali e con tempi di avvio ravvicinati.
La decisione affronta anche il tema dell’interesse strumentale alla riedizione della gara, precisando che l’operatore legittimamente escluso perde la legittimazione a contestare gli esiti successivi della procedura o a chiedere la ripetizione della gara stessa. Secondo il Tar, infatti, una volta accertata la legittimità dell’esclusione, viene meno qualsiasi interesse qualificato alla rinnovazione della procedura.