Ove al concessionario della costruzione e gestione di un’opera pubblica sia stato attribuito il diritto di superficie sulla stessa, deve escludersi che su quest’ultimo possa essere costituita un’ipoteca volontaria in favore di terzi, in quanto tale atto, facendo venir meno il legame funzionale indissolubile tra atto di concessione e convenzione accessoria per la gestione dell’opera, sottrarrebbe quest’ultima alla sua destinazione pubblica; l’ente pubblico concedente può, tuttavia, in deroga al divieto generale, consentire espressamente l’iscrizione ipotecaria, previa valutazione dell’inesistenza in concreto di un pregiudizio per l’interesse pubblico, sulla base di una manifestazione di volontà contenuta nell’atto di concessione o nella convenzione accessoria, ovvero anche in un successivo provvedimento.
Riferimenti normativi: Legge 11/02/1994 num. 109 art. 19 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art.
828 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 826 com. 3 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2821, Cod.
Civ. art. 2816, Cod. Civ. art. 2878 lett. 4, Cod. Civ. art. 952, Cod. Civ. art. 954
Massime precedenti Vedi: N. 19951 del 2023 Rv. 668147-01, N. 26497 del 2009 Rv. 610481-01
Fonte: Corte di Cassazione