Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3660 del 2026 (Sez. IV), ha ribadito che, in materia urbanistica, il giudice amministrativo può accertare l’obbligo dell’amministrazione di concludere un procedimento già avviato, ma non può sostituirsi alla pubblica amministrazione nelle scelte pianificatorie ancora caratterizzate da discrezionalità.
La vicenda riguardava il procedimento di variante al PRG di Roma Capitale relativo al riconoscimento di diritti edificatori compensativi in favore dell’ATER per aree divenute inedificabili. Palazzo Spada ha però precisato che l’approvazione di una variante urbanistica, anche quando già avviata dall’ente locale, resta il risultato di un procedimento complesso e “pluristrutturato”, destinato a confrontarsi con osservazioni dei privati, valutazioni di altri enti pubblici e, più in generale, con l’interesse pubblico urbanistico.
Secondo i giudici, l’azione contro il silenzio prevista dall’articolo 117 del Codice del processo amministrativo ha natura meramente strumentale: il giudice può ordinare all’amministrazione di concludere il procedimento entro un termine, ma non può imporre uno specifico esito finale, salvo che si tratti di attività integralmente vincolata e priva di ulteriori margini istruttori o discrezionali.
La sentenza chiarisce inoltre la natura dei cosiddetti “diritti edificatori” derivanti dalla compensazione urbanistica. Tali posizioni non costituiscono un diritto soggettivo pienamente perfezionato finché non si conclude il procedimento urbanistico che deve definirne concretamente consistenza, localizzazione e modalità di assegnazione. Il riconoscimento astratto della compensazione, quindi, non attribuisce automaticamente al privato un diritto immediatamente esercitabile allo ius aedificandi.
Il Consiglio di Stato ha quindi confermato la decisione del Tar Lazio, ritenendo corretto limitarsi a dichiarare l’obbligo di Roma Capitale di concludere il procedimento, senza poter imporre l’individuazione delle aree di “atterraggio” né riconoscere un risarcimento per equivalente economico in assenza del perfezionamento del diritto edificatorio.
La decisione è contenuta nella sentenza del Consiglio di Stato, Sezione IV, 11 maggio 2026, n. 3660.