Deve ritenersi preclusa la legittimazione a proporre l’azione per l’efficienza di cui al d.lgs. n. 198 del 2009 da parte di una associazione che non dimostri di rappresentare una classe “determinata ed omogenea” di “utenti e consumatori” (1).
(1) Precedenti conformi: non risultano precedenti negli esatti termini. In generale, sulla legittimazione ad agire in caso di azione per l’efficienza: Cons. Stato, sez, V, 26 agosto 2022, n. 7493; Cons. Stato, sez. IV, 9 dicembre 2010, n. 8686.
Precedenti difformi: non risultano precedenti difformi.
Nella sentenza si precisa che, secondo i principi generali, la legittimazione ad agire si identifica nella titolarità dell’azione, nel senso che legittimato ad agire è quel soggetto che l’ordinamento giuridico considera essere idoneo a presentare l’azione dinanzi al giudice, sicché deve essere direttamente correlata alla situazione giuridica sostanziale che si assume lesa dal medesimo provvedimento. Nel processo amministrativo, la legittimazione ad agire in giudizio coincide con la titolarità di una posizione giuridica qualificata riconducibile ad un interesse legittimo o ad un diritto soggettivo che con il ricorso si intende tutelare. Ne consegue che la valutazione in concreto di tale legittimazione impone la verifica, a fronte di specifica eccezione di difetto della condizione dell’azione, dell’esistenza in concreto, con la conseguenza che le associazioni sono legittimate a proporre il ricorso per l’efficienza solo quando dimostrano di rappresentare adeguatamente tale interesse, così che quest’ultimo, da diffuso che era, si soggettivizza in capo all’associazione, trasformandosi in interesse collettivo.
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it