Consiglio di Stato, sez. III, nella sentenza n. 9823 del 9 dicembre 2024 afferma che la legittima applicazione dell’art. 52, comma 3 -bis l. r. Lombardia n. 12 del 2005, secondo cui i mutamenti di destinazione d’uso di immobili, anche non comportanti la realizzazione di opere edilizie, finalizzati alla creazione di luoghi di culto e luoghi destinati a centri sociali, sono assoggettati a permesso di costruire, postula un accertamento concreto dell’aumento del carico urbanistico determinato dalla nuova destinazione d’uso rispetto a quella pregressa. Conseguentemente è illegittimo il provvedimento comunale che ordini il ripristino relativamente al cambio di destinazione d’uso senza opere, da laboratorio artigianale a luogo di culto, in assenza di adeguata istruttoria circa l’effettivo aumento del carico urbanistico. (1).
Nell’ipotesi di specie, si chiarisce nella nota diffusa dagli organi di giustizia amministrativa, il Consiglio di Stato, nel confermare la sentenza di prime cure, ha evidenziato che gli accertamenti compiuti dalla polizia locale constatavano o la mancanza di attività in corso o lo svolgimento di attività di studio ma non testimoniavano un effettivo incremento del carico urbanistico.
Conforme un pronunciamento antecedente dello stesso Consiglio di Stato è specificato anche come l’accertamento del maggiore carico urbanistico, che giustifica la necessità del permesso di costruire e la corresponsione dei relativi oneri di urbanizzazione, assolve alla prioritaria funzione di compensare la collettività per il nuovo ulteriore carico urbanistico che si riversa sulla zona, con la precisazione che per aumento del carico urbanistico deve intendersi tanto la necessità di dotare l’area di nuove opere di urbanizzazione, quanto l’esigenza di utilizzare più intensamente quelle già esistenti. (2).
(2) Conformi: Consiglio di Stato, sez. II, 27 giugno 2022, n. 5297; sez. VI, 29 agosto 2019, n. 5964; 7 maggio 2018, n. 2694; 7 maggio 2015, n. 2294.
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it