È legittima la determinazione negativa della conferenza di servizi ed il conseguente rigetto della domanda di autorizzazione alla installazione di una stazione radio base di telefonia mobile che si fonda sulla carenza contenutistica dei documenti prodotti dalla società richiedente in relazione agli elementi tecnico-descrittivi, con specifico riferimento alla descrizione della accessibilità degli impianti da parte del personale incaricato che costituisce presupposto essenziale per l’esito favorevole del procedimento. (1).
Tale principio si ricava dall’analisi della sentenza 1988/2025, emessa dalla sesta sezione del Consiglio di Stato lo scorso 12 marzo.
In motivazione la sezione ha rilevato che l’art. 87, comma 3, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (codice delle comunicazioni elettroniche), ratione temporis vigente, prevede che l’istanza deve essere conforme all’allegato n. 13, il quale dispone a sua volta che, in sede di richiesta dell’autorizzazione, nella descrizione dell’impianto e delle aree circostanti il richiedente deve descrivere sinteticamente, ma in modo esauriente, oltre al posizionamento degli impianti e alla loro collocazione, “la loro accessibilità da parte del personale incaricato”.
In conclusione, secondo i giudici di palazzo Spada, il procedimento unico per l’autorizzazione alla installazione di una stazione radio base di telefonia mobile non comprende anche le opere (nella specie, realizzazione di un passo carrabile per collegare la pubblica via con l’area su cui deve essere realizzata la stazione) che, sia pure strumentali alla installazione, sono esterne e necessitano di un proprio titolo edilizio. (2).
(1) Non risultano precedenti negli esatti termini
(2) Non risultano precedenti negli esatti termini
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it