In una procedura di gara di appalto integrato, i requisiti speciali per la selezione sono incentrati essenzialmente sulla capacità economica e finanziaria nonché sulla capacità tecnica e professionale, che l’operatore economico può dimostrare attraverso una documentazione, la quale presuppone che il professionista abbia stipulato un contratto per l’affidamento e lo svolgimento dei servizi; la mera partecipazione ad un concorso di progettazione non dà diritto al concorrente non vincitore, né destinatario di premi e/o di menzioni particolari, alla spendita di tale esperienza come servizio svolto, senza aver redatto per l’esecuzione dell’appalto alcun PFTE. (1)
In relazione alla distinzione tra progettista associato e progettista indicato, in forza della quale il secondo è da qualificarsi come professionista esterno non rientrante nella figura del concorrente, la sostituzione è ammessa a due condizioni:
– sul piano generale, in diminuzione e non per addizione, l’assenza di uno dei requisiti generali di cui all’ art. 80 del d. lgs. n. 50 del 2016 nel componente del raggruppamento di progettisti indicato, non determina l’esclusione dell’offerente, dovendosi ritenere ammissibile l’estromissione e l’eventuale sostituzione del progettista indicato con altro professionista, quantomeno nelle ipotesi in cui il soggetto da estromettere non abbia contribuito ai requisiti di qualificazione necessari alla partecipazione;
– sul piano particolare, il progettista non deve aver contribuito, significativamente, alla redazione dell’offerta, perché, in caso contrario, la sostituzione determinerebbe una modificazione dell’offerta, come noto vietata. (2)
(1) Precedenti conformi: Cons. Stato, sez. V, 4 aprile 2023, n. 3461.
(2) Precedenti conformi: Cons. Stato, Ad. plen., 9 luglio 2020, n. 13; C.G.A.R.S., 31 marzo 2021, n. 276; Cons. Stato, Ad. plen., 25 gennaio 2022, n. 2; Cons. Stato, sez. V, 11 novembre 2022, n. 9923.
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it