Domenica 5 luglio 2026
Domenica 5 luglio 2026

Società consociata

Home > Diritto e Appalti > AGEL > Appalti pubblici, il Tar Lazio: “Lotti e CAM tra concorrenza ed efficienza”

Appalti pubblici, il Tar Lazio: “Lotti e CAM tra concorrenza ed efficienza”

Confermata la gara di Roma Servizi per la Mobilità: la suddivisione non è un obbligo assoluto e i criteri ambientali vanno contestati subito solo se del tutto assenti
giornale dei comuni
📰 Ti rimangono 3 articoli gratuiti su 5. se sei già abbonato.

Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione I, sentenza 27 marzo 2026, n. 5838) chiarisce alcuni principi rilevanti in materia di appalti di servizi, soffermandosi sulla suddivisione in lotti e sull’applicazione dei criteri ambientali minimi (CAM).

Nel caso esaminato, relativo alla gara quinquennale bandita da Roma Servizi per la Mobilità per la manutenzione di semafori, segnaletica luminosa e sistemi di controllo del traffico nella Capitale, il Tar ha confermato la legittimità della scelta della stazione appaltante di articolare l’appalto in due lotti.

I giudici ribadiscono che la suddivisione in lotti ha una funzione pro-concorrenziale, favorendo la partecipazione delle piccole e medie imprese, ma non costituisce un vincolo assoluto. L’amministrazione può discostarsene, purché motivi in modo adeguato, soprattutto quando entrano in gioco esigenze di continuità del servizio, coordinamento operativo e sicurezza. In questo bilanciamento, la concorrenza va letta insieme ad altri valori, come l’efficienza della spesa pubblica e la qualità dell’esecuzione.

La sentenza affronta anche il tema dei CAM, chiarendo quando sorge l’onere di impugnare immediatamente il bando. Tale obbligo scatta solo in caso di totale assenza dei criteri ambientali. Diversamente, se i CAM sono presenti ma formulati in modo incompleto o non conforme, l’impugnazione immediata non è necessaria, a meno che le carenze rendano impossibile o eccessivamente gravosa la partecipazione alla gara.

Nel caso concreto, il Tar ha respinto le censure della ricorrente, escludendo sia l’illegittimità della lex specialis per l’asserita errata individuazione dei CAM applicabili, sia l’esistenza di ostacoli tali da impedire la partecipazione alla procedura. La decisione si inserisce nel solco della giurisprudenza che valorizza un approccio flessibile, in cui la tutela della concorrenza deve essere contemperata con le esigenze di efficienza e buon andamento dell’azione amministrativa.

Articoli Correlati

disabili stalli mobilità

Autotutela oltre i dodici mesi, il Consiglio di Stato fissa i limiti per la revoca dei parcheggi disabili

L'annullamento d’ufficio dello stallo personalizzato su strada privata è illegittimo se manca l’interesse pubblico concreto e se è superato il termine ragionevole, configurando una carenza di potere in concreto e...
accesso agli atti

Il diritto di accesso si arresta di fronte all’inesistenza dei documenti

Con la sentenza n. 05045/2026, il Consiglio di Stato ribadisce che l'onere della prova sulla reale disponibilità dei dati spetta al richiedente: l'amministrazione non può esibire registri informatici ipotetici o...
passaggio a livello

Passaggi a livello privati, l’uso è subordinato alla convenzione con il gestore: legittima la chiusura se il privato rifiuta la firma

Il Consiglio di Stato chiarisce che l'obbligo di accordo previsto dal d.P.R. n. 753 del 1980 non viola il diritto di proprietà né la riserva di legge, configurandosi come una...

ANCI Risponde