Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione I, sentenza 27 marzo 2026, n. 5838) chiarisce alcuni principi rilevanti in materia di appalti di servizi, soffermandosi sulla suddivisione in lotti e sull’applicazione dei criteri ambientali minimi (CAM).
Nel caso esaminato, relativo alla gara quinquennale bandita da Roma Servizi per la Mobilità per la manutenzione di semafori, segnaletica luminosa e sistemi di controllo del traffico nella Capitale, il Tar ha confermato la legittimità della scelta della stazione appaltante di articolare l’appalto in due lotti.
I giudici ribadiscono che la suddivisione in lotti ha una funzione pro-concorrenziale, favorendo la partecipazione delle piccole e medie imprese, ma non costituisce un vincolo assoluto. L’amministrazione può discostarsene, purché motivi in modo adeguato, soprattutto quando entrano in gioco esigenze di continuità del servizio, coordinamento operativo e sicurezza. In questo bilanciamento, la concorrenza va letta insieme ad altri valori, come l’efficienza della spesa pubblica e la qualità dell’esecuzione.
La sentenza affronta anche il tema dei CAM, chiarendo quando sorge l’onere di impugnare immediatamente il bando. Tale obbligo scatta solo in caso di totale assenza dei criteri ambientali. Diversamente, se i CAM sono presenti ma formulati in modo incompleto o non conforme, l’impugnazione immediata non è necessaria, a meno che le carenze rendano impossibile o eccessivamente gravosa la partecipazione alla gara.
Nel caso concreto, il Tar ha respinto le censure della ricorrente, escludendo sia l’illegittimità della lex specialis per l’asserita errata individuazione dei CAM applicabili, sia l’esistenza di ostacoli tali da impedire la partecipazione alla procedura. La decisione si inserisce nel solco della giurisprudenza che valorizza un approccio flessibile, in cui la tutela della concorrenza deve essere contemperata con le esigenze di efficienza e buon andamento dell’azione amministrativa.