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CUP e impianti pubblicitari: illegittima la doppia imposizione tra enti locali

Il TAR Brescia (sent. n. 00545/2026) chiarisce che il Canone unico patrimoniale non può essere duplicato tra Provincia e Comuni né “ricostruito” tramite canoni soppressi: necessario il coordinamento tra enti e il rispetto del divieto di doppio prelievo.
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Sentenza TAR Lombardia – Brescia, Sez. II, n. 00545/2026 REG.PROV.COLL. (ricorsi nn. 00185/2024 e 00282/2025 REG.RIC., pubblicata il 20/04/2026)

Il Tribunale amministrativo regionale di Brescia ha fissato un principio di diritto di rilievo nella disciplina del Canone unico patrimoniale (CUP), chiarendo i limiti del potere impositivo degli enti locali e il rapporto tra occupazione di suolo pubblico e diffusione di messaggi pubblicitari.

Secondo il TAR, il CUP, pur nell’ambito dell’autonomia finanziaria degli enti, non può essere articolato in modo da determinare una duplicazione sostanziale del prelievo quando i medesimi presupposti impositivi risultano riferibili a soggetti diversi (Provincia e Comuni). In tali casi opera il divieto di doppia imposizione previsto dalla legge 160/2019, che non consente sovrapposizioni tra componente “occupazione” e componente “diffusione”.

Il principio centrale affermato è che, quando un impianto pubblicitario insiste su aree visibili da strade provinciali o su aree private, il sistema tariffario deve essere ricondotto a un unico presupposto impositivo effettivo, evitando che più enti applichino autonomamente quote del CUP sul medesimo utilizzo economico del bene.

Il Tribunale precisa inoltre che non è consentito aggirare la disciplina del CUP attraverso la reintroduzione di canoni abrogati, come il canone di concessione non ricognitorio previsto dall’art. 27 del Codice della strada, ormai assorbito nella struttura del nuovo prelievo unico. Tale operazione normativa risulterebbe in contrasto con la ratio della riforma, che ha accorpato e semplificato i prelievi locali.

Ulteriore principio affermato riguarda il cosiddetto “principio di invarianza del gettito”, ritenuto non più un vincolo rigido ma un criterio tendenziale di transizione, non idoneo a giustificare duplicazioni o spostamenti di imposizione tra enti.

In sintesi, il TAR ribadisce che il CUP deve essere applicato secondo criteri di unicità del presupposto, coordinamento tra enti locali e divieto di sovrapposizione impositiva, pena l’illegittimità dei regolamenti che alterino tale equilibrio.

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