Il Consiglio di Stato, sezione VII, con sentenza n. 2662 del 1° aprile 2026, ha stabilito l’illegittimità della predeterminazione del tempo della prova orale in una procedura selettiva universitaria quando tale limite non sia previsto dal bando né esplicitato nei criteri di valutazione.
Nel caso esaminato, la commissione aveva imposto ai candidati un tempo massimo di quindici minuti per l’esposizione orale, pur consentendo l’utilizzo di slide durante la prova. Secondo i giudici, questa scelta si pone in evidente contraddizione con la modalità consentita, poiché la presentazione di supporti visivi comporta normalmente tempi di esposizione più ampi rispetto a una semplice esposizione discorsiva.
La decisione ha comportato l’annullamento dell’esito della procedura, ritenendo che l’introduzione di un vincolo temporale non previsto abbia alterato le condizioni di svolgimento della prova, incidendo in modo significativo sulla preparazione dei candidati. In particolare, la ricorrente aveva organizzato il proprio intervento proprio attraverso l’uso di slide, dovendo invece comprimere e in parte omettere contenuti rilevanti a causa del limite temporale improvvisamente imposto.
Il Consiglio di Stato ha quindi ribadito il principio di trasparenza e par condicio nelle procedure selettive: ogni elemento sostanziale della valutazione deve essere previamente reso noto ai candidati, non potendo essere introdotto in corso di svolgimento della selezione.