Gli immobili assegnati a soggetti in “attività di servizio” sono destinati a realizzare interessi pubblici e pertanto appartengono al patrimonio indisponibile, con la connessa possibilità dell’amministrazione di far uso dei poteri di autotutela esecutiva ex art. 823, comma 2, c.c. (1).
Nel caso in cui il rapporto di servizio (unitamente ad altri elementi) abbia consentito di beneficiare di alloggi di edilizia popolare, qualora venga meno tale rapporto (e quindi il presupposto in virtù del quale si è potuto beneficiare della predetta assegnazione, prescindendo dalle ordinarie graduatorie per le assegnazioni degli alloggi di edilizia popolare), legittimamente l’amministrazione procede alla revoca della predetta assegnazione (2).
(1) Precedenti conformi: non esistono precedenti negli esatti termini. Sulla circostanza secondo la quale la destinazione “pubblica”, oltre a far annoverare i beni tra quelli appartenenti al patrimonio indisponibile, consente all’amministrazione di far uso dei poteri di autotutela ex art. 823, comma 2, c.c.: Cons. Stato, sez. IV, 12 gennaio 2023, n. 418.
Precedenti difformi: non risultano precedenti difformi.
(2) Precedenti conformi: Cons. Stato, sez. IV, 28 maggio 1999, n. 883. Sulla disciplina degli alloggi assegnati in virtù del rapporto di servizio: Cons. Stato, sez. VI, 29 marzo 2011, n. 1890.
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it