La Corte di Cassazione Sez. 2 Civile, con la Sentenza n. 31224/2024 in tema di compensi del professionista maturati nei confronti di una fondazione comunale, ha affermato, nella nota diffusa dall’Ufficio del Massimario della Corte, che l’ente fondatore è tenuto all’adempimento della relativa obbligazione in caso di abuso dello strumento della personalità giuridica, circostanza che si verifica qualora il Comune si serva della struttura organizzativa della fondazione come mero schermo per gestire i propri affari.
(Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso del comune che, dopo la costituzione della fondazione, aveva continuato ad esercitare la propria ingerenza sulla stessa, individuando attività da compiere sui fabbricati concessi, delle modalità di svolgimento di tali attività e dell’approvvigionamento dei mezzi a tal fine necessari).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 art. 3 com. 26, Decreto Legisl.
18/08/2000 num. 167 art. 114, Cod. Civ. art. 14
Fonte: Massimario della Corte di Cassazione