La Corte di Cassazione, sez 1 Civile, con l’ordinanza n. 5617/2024 ha affermato che in tema di accertamenti tributari, la sottoscrizione dei verbali di constatazione e di ogni singolo accesso da parte di uno solo dei verificatori è sufficiente ad attribuire agli stessi efficacia di prova piena ai sensi dell’art. 2700 c.c., atteso che nessuna norma prescrive l’esercizio congiunto delle relative competenze da parte dei funzionari dell’Amministrazione e che il conferimento dell’incarico ad una pluralità d’impiegati non comporta la formazione di un organo collegiale, né la configurabilità del verbale come atto amministrativo complesso o adottato di concerto, sicché non rileva, ai fini della validità del verbale, la falsità di taluna delle sottoscrizioni, quando ve ne siano altre genuine e idonee ad attribuire al verbale efficacia di piena prova sulla provenienza del documento e sulle dichiarazioni delle parti o altri fatti avvenuti in presenza degli impiegati o da essi compiuti.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 32, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 33,
DPR 26/10/1972 num. 633 art. 52, Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 11993 del 2015 Rv. 635751 – 01
Fonte: Massimario della Corte di Cassazione