La Corte di Cassazione Sez. 3 Civile, con l’ordinanza n. 931/2025 ha affermato che in tema di circolazione stradale ed in ipotesi d’investimento di pedone, ai fini del superamento della presunzione di responsabilità del conducente, prevista dall’art. 2054, comma 1, c.c., non è sufficiente la prova che la velocità tenuta dal veicolo era pari al limite massimo consentito, dovendosi invece dimostrare che essa era adeguata alle circostanze di tempo e di luogo in essere al momento del sinistro, ex art. 141 c.d.s., posto che l’ente proprietario della strada regola la velocità stabilendo il massimo consentito in relazione a condizioni ottimali.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 com. 1 CORTE COST., Cod. Strada art. 141 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 165 del 1999 Rv. 522131-01, N. 9857 del 2022 Rv. 664263-0
Fonte: Massimario della Corte di Cassazione