Il Consiglio di Stato, sezione III, con la sentenza n. 9701 del 4 dicembre 2024 ha affermato, così come si legge in sintesi in una nota degli organi di giustizia amministrativa, che è legittima la delibera di una azienda sanitaria di revoca di una procedura di finanza di progetto motivata sulla valutazione di non convenienza dell’operazione, da intendersi nella complessiva sostenibilità economica di essa anche solo in termini di entità, tempistica e modulazione degli oneri che la sua esecuzione avrebbe posto a carico dell’azienda, stante anche il richiamo operato dalla lex specialis all’art. 95, comma 12 del d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, che, nel prevedere che qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante si può riservare la facoltà di non procedere all’aggiudicazione, presenta una portata molto più ampia dell’art. 21 quinques l. n. 241 del 7 agosto 1990 e delinea la spiccata latitudine discrezionale di questo potere, le cui sottese valutazioni di sostenibilità e convenienza si prestano ad un sindacato giurisdizionale estremamente limitato. (1).
Ed inoltre che è legittima la delibera di una azienda sanitaria di revoca di una procedura di finanza di progetto motivata sulla valutazione di non convenienza dell’operazione, senza che assuma particolare pregnanza il legittimo affidamento del privato, anche se già selezionato nella fase pre-procedimentale della procedura di project financing, in quanto, da un lato, l’oggetto della valutazione è pur sempre l’interesse pubblico dell’intervento, con conseguente recessività della posizione dell’operatore, dall’altro, con riguardo alla posizione specifica di chi abbia presentato una proposta di project financing, il legislatore ha posto a suo carico l’alea della possibile non realizzazione della proposta ed ha predisposto appositi rimedi per alleviarlo parzialmente degli oneri sostenuti, dovendosi perciò ritenere la posizione dell’operatore economico in tal caso analoga a quella del destinatario di una mera proposta di aggiudicazione, come tale inidonea a generare un affidamento legittimo. (2).
In motivazione, la Sezione ha altresì evidenziato come l’affidamento qualificato che viene in rilievo in tale fattispecie non si immedesima con l’affidamento incolpevole del paciscente deluso da trattative inopinatamente interrotte dalla controparte ex art. 1337 cod. civ. atteso che i parametri di scrutinio che fondano i due giudizi sono del tutto dissimili: nel caso della revoca in autotutela viene in evidenza la pretesa dell’amministrato alla conservazione di una posizione di vantaggio conferita da un previo provvedimento amministrativo e tale pretesa si rivolge segnatamente alla legittimità dell’esercizio dell’eventuale potere di riesame, mentre nel caso dell’affidamento incolpevole di indole civilistica emerge l’interesse giuridicamente meritevole a non essere coinvolto in trattative inutilmente defatiganti e improduttive.
(1) Conformi: Cons. Stato, sez. V, 27 giugno 2023, n. 6254; sez. III, 11 aprile 2022, n. 2704; 17 febbraio 2021, n. 1455.
(2) Conformi: Sull’insussitenza di una posizione di affidamento per il destinatario di una proposta di aggiudicazione v. Cons. Stato, sez. V, 28 giugno 2019, n. 4461; 10 ottobre 2018, n. 5834; 4 dicembre 2017, n. 5689.
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it