Il carattere differenziato della raccolta dei rifiuti urbani ingombranti sottoposti a trattamento non influisce sulla riconducibilità di essi tra i rifiuti speciali con codice 19 12 12 dell’E.E.R. (elenco europeo rifiuti), atteso che questa diversa classificazione dipende dalla tipologia di trattamento subito dal rifiuto e vieppiù dal risultato del detto processo, che deve condurre alla formazione di un rifiuto avente caratteristiche chimico-fisiche differenti da quelle inizialmente possedute; pertanto, ai suddetti fini riclassificatori non è decisiva nemmeno l’attribuzione del codice 19 12 12 dell’E.E.R. se a tale formale individuazione non corrisponde una sostanziale eterogeneità del prodotto esitato dal trattamento (1).
(1) Conformi: Cons. Stato, sez. V, 23 ottobre 2014, n. 5242; Cons. Stato, sez. IV, 25 gennaio 2023, n. 849; Corte di giustizia UE, sez. 8^, 11 novembre 2021, C‑315/20;
Difformi: non risultano precedenti difformi.
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it