Gli esiti del procedimento potranno essere resi noti nell’ambito degli obblighi di pubblicazione stabiliti dal decreto legislativo n. 33/2013 (Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi), dove in caso di inosservanza il privato potrà proporre istanza di accesso civico “semplice”.Anac ricorda che la norma impone la pubblicazione dei provvedimenti adottati dagli organi d’indirizzo politico e dai dirigenti esclusivamente in forma di “elenchi”. Ciò non toglie che gli enti, nell’ambito della propria discrezionalità e per implementare la trasparenza delle attività, possano decidere di pubblicare i provvedimenti in forma integrale, sebbene debitamente omissati nel rispetto della disciplina della privacy.
Oltre all’accesso civico semplice il cittadino può proporre istanza di accesso civico generalizzato per accedere ai dati e ai documenti e alle informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione.
Tale accesso può essere limitato dal rispetto della tutela degli interessi pubblici, inerenti ad esempio la sicurezza pubblica e l’ordine pubblico; la sicurezza nazionale; la difesa e le questioni militari; le relazioni internazionali ecc. o dalla tutela degli interessi privati come la protezione dei dati personali, la libertà e la segretezza della corrispondenza ecc.
Esiste infine l’accesso civico “documentale” in base alla quale il privato che chieda di conoscere un atto amministrativo deve dimostrare di essere titolare di un “interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso”, dovendosi escludere che l’istituto possa tradursi in uno strumento di controllo generalizzato sull’operato dell’amministrazione. L’accesso documentale, pertanto, consente una conoscenza in profondità, sebbene limitata ai dati “pertinenti”.
Fonte: ANAC