Le schede PAE, che sono le “schede di identificazione e definizione delle specifiche discipline d’uso degli immobili e delle aree di notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 136 e 157 del Codice”, contengono previsioni puntuali dettate per singoli ambiti territoriali, sulla base del PPTR, e quindi difettano delle caratteristiche di generalità, astrattezza e innovatività dell’ordinamento, tipiche del regolamento.
Diversamente opinando, si addiverrebbe alle seguenti conseguenze non condivisibili: da un lato, si costringerebbe il privato interessato ad ottenere la disapplicazione, ad attendere comunque un provvedimento di diniego dell’amministrazione e ad impugnarlo, con aggravio di oneri a suo carico; dall’altro, si produrrebbe il risultato di far operare o non operare il vincolo stesso in ragione dell’apprezzamento del giudice che, investito del caso concreto, dovrebbe decidere se disapplicarlo o no, con esiti che potrebbero non essere uniformi.
Le schede PAE, nella loro previsione generale di inedificabilità, non operano nelle aree estese, classificate come zone omogenee A ovvero B.
Spetta alla Regione, nell’esercizio della propria autonomia nonchè delle proprie scelte politiche, decidere se attivare la procedura di revisione del PPTR e valutare se e in che limiti prevedere vincoli di inedificabilità più estesi ed intensi, esplicitamente profilati, e fatto in ogni caso salvo il sindacato di legittimità sull’atto relativo.
(La fattispecie in esame incide su una zona plurivincolata; vertente in località Marina di Santa Maria di Leuca, all’interno della fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, vincolata per legge ai sensi dell’art. 142, comma 1 lettera a) del d. lgs. 22 gennaio 2004 n.42; interessata, altresì, da vincolo paesaggistico in forza dei dd.mm. 30 dicembre 1977 e 1 agosto 1985; ed urbanisticamente classificata dal vigente strumento urbanistico generale del Comune di Castrignano per 2.169 mq come “zona B5- completamento edilizio” e per il resto come zona “E3 – Verde agricolo speciale di salvaguardia paesaggistica”). (1)
(1) Su analoga fattispecie, Cons. Stato, sez. IV, 28 giugno 2023, n. 6314.
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it