L’adottato maggiore d’età può aggiungere anziché anteporre il cognome dell’adottante al proprio, quando ciò serva a tutelare il suo diritto all’identità personale e anche l’adottante sia favorevole a tale ordine dei cognomi.
È quanto si legge nella sentenza n.135 depositata oggi (redattrice la giudice Emanuela Navarretta), con cui la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 299, primo comma, del codice civile, «nella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione, di aggiungere, anziché di anteporre, il cognome dell’adottante a quello dell’adottato maggiore d’età, se entrambi nel manifestare il consenso all’adozione si sono espressi a favore di tale effetto».
La norma del codice civile citata, nel disporre che l’adottato assume il cognome dell’adottante, prevedeva la sua automatica anteposizione.
La Corte ha sottolineato l’importanza, nell’adozione della persona maggiore d’età, della trasmissione all’adottato del cognome dell’adottante, nonché della regola generale dell’anteposizione di quest’ultimo cognome, quale segno identificativo del vincolo adottivo.
Nondimeno, ha ritenuto lesivo degli artt. 2 e 3 Cost. che, in considerazione degli interessi implicati, l’ordine dei cognomi non possa essere invertito dalla sentenza di adozione, quando sia l’adottando maggiore d’età sia l’adottante si siano espressi in tal senso.
La Corte ha precisato che la questione le è stata prospettata con esclusivo riguardo all’adottato maggiore d’età e a questi, pertanto, si riferisce.
Fonte: Corte Costituzionale