È ex se viziato l’esercizio del potere amministrativo come mero “braccio esecutivo” delle sentenze del giudice civile, considerato che altro sono gli interventi repressivi azionabili, dopo la condanna del giudice ordinario alla inibizione o alla rimozione dell’opera, dal titolare del diritto a tale rimozione (ex artt. 612 e ss. c.p.c.), e altro gli interventi in autotutela dell’autorità amministrativa: la quale, né ha bisogno di una sentenza civile per denegare, o revocare, un’autorizzazione illegittima; né è tenuta a denegare, o revocare, un’autorizzazione che sia altrimenti legittima sol perché ci sia stata, o sopravvenga, una sentenza del giudice civile. L’amministrazione è invece tenuta a rilasciare il titolo abilitativo edilizio avendo esclusivo riguardo alla compatibilità urbanistica dell’opera richiesta – il che non implica affatto che essa non sia lesiva di diritti soggettivi altrui – lasciando ogni questione afferente a diritti soggettivi alla sua unica sede competente, che è il giudizio civile (2).
(1) Precedenti conformi: non risultano precedenti conformi negli esatti termini. In generale, sulla salvezza dei diritti dei terzi nel caso di rilascio di un permesso di costruire, ex multis, Cons. Stato, sez. IV, 21 aprile 2023, n. 4084; Cons. Stato, sez. VI, 31 ottobre 2022, n. 9387; Cons. Stato, sez. IV, 15 marzo 2022, n.1827; Cons. Stato, sez. IV, 14 gennaio 2019, n. 310. Sul limite alla regola generale per cui il permesso di costruire è rilasciato salvi i diritti dei terzi, nei casi in cui il Comune sappia che il diritto di chi richiede il titolo abilitativo è contestato: Cons. Stato, sez. VI, 12 aprile 2021, n. 2951; Cons. Stato, sez. VI, 24 luglio 2020, n. 4745.
Precedenti difformi: non risultano precedenti difformi in relazione alla specifica fattispecie.
Nel caso in esame, si trattava dell’installazione di una canna fumaria su un muro perimetrale di un edificio privato non vincolato. Il C.g.a. ha chiarito che la legittimità di tale intervento edilizio che “ciascun partecipante” alla comunione chieda alla p.a. di essere autorizzato a eseguire in forza della norma che gli consente di “servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto” (come testualmente recita l’articolo 1102 del c.c.), deve essere valutata dall’amministrazione (competente ad autorizzarlo solo per i profili amministrativi) senza riguardo ai profili civilistici e ai connessi limiti posti dal citato art. 1102 c.c., perché tali profili e limiti sono tutti azionabili (dai titolari della specifica facultas agendi, che, per quanto attiene all’art. 1102 c.c., pertiene uti singuli a ciascuno degli altri comunisti) soltanto davanti al giudice civile.
(2) Precedenti conformi: non risultano precedenti conformi negli esatti termini
Precedenti difformi: non risultano precedenti difformi in relazione alla specifica fattispecie.
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it