Le Sezioni Unite Civili, decidendo su questioni di massima di particolare importanza e oggetto di contrasto, hanno affermato i seguenti principi:
In tema di imposta di registro, qualora in un atto notarile, anche registrato telematicamente, vengano enunciate disposizioni di altri atti, scritti o verbali, posti in essere dalle medesime parti, ma non già registrati, la cui configurazione giuridica non richiede accertamenti di fatto ovvero extratestuali né valutazioni interpretative particolarmente complesse, purché, trattandosi di contratti verbali non soggetti a registrazione in termine fisso, gli effetti dei medesimi non siano già cessati o cessino con l’atto che li enuncia, l’imposta dovuta per tali atti in virtù della previsione di cui all’art. 22, d.P.R. n. 131 del 1986 deve qualificarsi come imposta principale e, per richiederla in rettifica dell’autoliquidazione, l’ente impositore può legittimamente emettere un avviso di liquidazione ai sensi degli artt. 42, comma 1, primo periodo, d.P.R. n. 131 del 1986 e 3 ter, comma 1, d.lgs. n. 463 del 1997; in tal caso, ai sensi dell’art. 57, comma 1, d.P.R. n. 131 del 1986, il notaio che ha ricevuto l’atto enunciante, pur in via dipendente, è responsabile per il pagamento dell’imposta solidalmente con le parti dell’atto stesso.
Fonte: Corte di Cassazione