In GU Serie Generale n. 126 del 31 maggio 2023 pubblicato il Decreto n. 59 del 4 aprile 2023 del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Regolamento recante: «Disciplina del sistema di tracciabilita’ dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilita’ dei rifiuti ai sensi dell’articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».
Il presente regolamento, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il presente regolamento disciplina il sistema di tracciabilita’ dei rifiuti, disciplina in particolare l’organizzazione ed il funzionamento del sistema di tracciabilità, definendo:
a) i modelli ed i formati relativi al registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti ed al formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006 con l’indicazione altresi’ delle modalita’ di compilazione, vidimazione e tenuta degli stessi;
b) le modalita’ di iscrizione al RENTRI e i relativi adempimenti, da parte dei soggetti obbligati ovvero di coloro che intendano
volontariamente aderirvi;
c) il funzionamento del RENTRI, ivi incluse le modalita’ di trasmissione dei dati relativi ai documenti di cui alla lettera a);
d) le modalita’ per la condivisione dei dati del RENTRI con l’Istituto superiore per la ricerca ambientale (ISPRA) al fine del loro inserimento nel Catasto di cui all’articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonche’ le modalita’ di coordinamento tra le comunicazioni di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, e gli adempimenti trasmessi al RENTRI, garantendone, ove possibile, la precompilazione automatica secondo quanto disposto dall’articolo 189, commi 8 e 9, del decreto legislativo n. 152 del 2006;
e) le modalita’ di interoperabilita’ per l’acquisizione della documentazione di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti;
f) le modalita’ di svolgimento delle funzioni di supporto tecnico-operativo da parte dell’Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell’articolo 188-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006;
g) le modalita’ di accesso ai dati del RENTRI da parte degli organi di controllo;
h) le modalita’ per la verifica e l’invio della comunicazione dell’avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti, di cui all’articolo 188-bis, comma 4, lettera h), del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonche’ le responsabilita’ da attribuire all’intermediario.
Fonte: Gazzetta Ufficiale